Page 10 - condizioni generali di trsporto Caponio
P. 10
Qualora la notifica di cui sopra sia stata inoltrata a terzi (agenti di viaggio o operatori turistici), questi
dovranno trasmettere quanto prima, nel normale orario di lavoro, l'informazione all'Azienda per consentire a
quest'ultima di adempiere.
Qualora a una persona con disabilità o a mobilità ridotta, in possesso di una prenotazione o di un biglietto,
che abbia notificato le proprie esigenze di assistenza venga rifiutato il permesso di salire a bordo, e
all'eventuale accompagnatore qualora ne abbia diritto, l'Azienda darà la possibilità di scegliere tra:
1
a) il diritto al rimborso e, se del caso, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel
contratto di trasporto, non appena possibile; e tranne quando non è praticabile, il proseguimento del viaggio
o il reinstradamento con servizi di trasporto alternativi ragionevoli fino alla destinazione indicata nel contratto
di trasporto.
Nelle stazioni designate dal Ministero, l'Azienda, nell'ambito delle proprie competenze, presta gratuitamente
•
assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta garantendo l'assistenza e le misure necessarie per
2
consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di viaggiare in sicurezza.
A bordo dei propri autobus l'Azienda presta l'assistenza necessaria per consentire alle persone con disabilità e
alle persone a mobilità ridotta di ottenere le informazioni essenziali relative al viaggio in formati accessibili,
qualora richieste, e salire e scendere durante le pause di un viaggio, solo se è disponibile a bordo altro
personale oltre al conducente.
1 La norma prevede che la mancata notifica non incida sul diritto al rimborso del denaro pagato per il biglietto. Si
è concordato nell'omettere tale previsione.
2 Il Regolamento elenca le attività che costituiscono assistenza che il vettore deve garantire (cfr. allegato del Reg.
181).
4.4 Risarcimento per sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità
In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, l'Azienda
3
provvede a risarcire il passeggero nella misura opportuna prevista dalla legge Qualora necessario, l'Azienda
•
compie ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea e, ove
possibile, aventi simili caratteristiche tecniche e funzionali a quelli perduti o danneggiati.
Per i servizi di linea interregionali di competenza statale è previsto il risarcimento (pari al costo della riparazione
o sostituzione) da parte di Soc. Marino s.r.l. in caso di perdita o danneggiamento di attrezzature per la mobilità
(sedie a rotelle e altri dispositivi di assistenza) ascrivibili al vettore. Se necessario, il vettore si adopera nei limiti del
possibile per sostituire temporaneamente la perdita o l’attrezzatura per la mobilità perduta o danneggiata.
3 Il Regolamento prevede il risarcimento sia "in misura pari al costo della sostituzione o della riparazione
dell'attrezzatura o dei dispositivi perduti o danneggiati". Si è concordato nel sintetizzare la previsione.
ART. 5 NORME COMPORTAMENTALI E RESPONSABILITA' DEL PASSEGGERO
Il cliente è chiamato a collaborare con l'Azienda per la sicurezza del viaggio ed il miglioramento della qualità
del servizio, rispettando le disposizioni in vigore per l'accesso ai mezzi e alle strutture. L'utenza che fruisce dei
servizi erogati dall'Azienda è obbligata a tenere una condotta, per sé e per gli altri, improntata alle regole
della buona educazione attenendosi alle norme di condotta generale di seguito riportate.
10