Page 15 - condizioni generali di trsporto Caponio
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Tipo bagaglio Prezzo

          Fino a cm.140 (lunghezza + profondità + larghezza)   Euro 20,00



          Fino a cm.100 (lunghezza + profondità + larghezza)   Euro 15,00


          Fino a cm. 60 (lunghezza + profondità + larghezza)   Euro 10,00



          Busta commerciale e busta sacchetto (in carta)       Euro 10,00


          Olio alimentare in contenitore  metallico a chiusura   Euro 0,50 per kg
          ermetica (accompagnato)



          *i suddetti prezzi possono subire variazioni


         8.3.  Oggetti   contenuti nel   bagaglio
         E' fatto divieto al passeggero di collocare nel bagaglio cose che possano arrecare danno quali merci o
         sostanze pericolose e nocive, materiale infiammabile e liquidi in genere. L'Azienda si riserva di rivalersi sul
         viaggiatore per eventuali danni cagionati a terzi e/o ad altri bagagli a causa del contenuto del suo bagaglio.
         In caso di violazione di dette prescrizioni  constatate  al momento della partenza, l'Azienda potrà
         legittimamente rifiutare il trasporto.
         E' severamente vietato trasportare nel bagaglio stivato oggetti di elevato valore. l'Azienda non risponde del
         loro deterioramento o smarrimento, salvo ne abbia fatto consegna al vettore con apposita dichiarazione di
         valore.

          8.4.  La  responsabilità del   bagaglio

          Salvo quanto disposto dall’art.  6.5. L'Azienda, in base alle disposizioni di legge vigenti, è responsabile - entro
          il limite massimo di Euro 6,20 per chilogrammo, o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore
          della perdita o delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le
          avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. Se il peso del bagaglio del passeggero non viene registrato, si
          ritiene che esso non superi il peso massimo consentito di Kg. 12.  La perdita o le avarie devono essere fatte
          constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna se trattasi di perdita o di avarie apparenti,
          ovvero entro tre giorni,  se trattasi di perdita o  avarie non apparenti (art.1697 codice  civile). Qualora il
          bagaglio venisse rinvenuto sarà cura del passeggero ritirarlo presso l'Ufficio Assistenza che gli sarà
          comunicato.
          Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita (o delle avarie), se
          non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate a causa imputabile al vettore.
          E' fatta salva la facoltà  del passeggero di rivolgersi agli organi  giurisdizionali  nazionali   per ottenere, alle
          condizioni  previste dalla legislazione nazionale, il risarcimento dei danni  derivanti da perdite dovute a
          cancellazione o ritardo dei servizi regolari ovvero conseguenti ad incidente avvenuto per colpa del vettore.

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