Page 15 - condizioni generali di trsporto Caponio
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Tipo bagaglio Prezzo
Fino a cm.140 (lunghezza + profondità + larghezza) Euro 20,00
Fino a cm.100 (lunghezza + profondità + larghezza) Euro 15,00
Fino a cm. 60 (lunghezza + profondità + larghezza) Euro 10,00
Busta commerciale e busta sacchetto (in carta) Euro 10,00
Olio alimentare in contenitore metallico a chiusura Euro 0,50 per kg
ermetica (accompagnato)
*i suddetti prezzi possono subire variazioni
8.3. Oggetti contenuti nel bagaglio
E' fatto divieto al passeggero di collocare nel bagaglio cose che possano arrecare danno quali merci o
sostanze pericolose e nocive, materiale infiammabile e liquidi in genere. L'Azienda si riserva di rivalersi sul
viaggiatore per eventuali danni cagionati a terzi e/o ad altri bagagli a causa del contenuto del suo bagaglio.
In caso di violazione di dette prescrizioni constatate al momento della partenza, l'Azienda potrà
legittimamente rifiutare il trasporto.
E' severamente vietato trasportare nel bagaglio stivato oggetti di elevato valore. l'Azienda non risponde del
loro deterioramento o smarrimento, salvo ne abbia fatto consegna al vettore con apposita dichiarazione di
valore.
8.4. La responsabilità del bagaglio
Salvo quanto disposto dall’art. 6.5. L'Azienda, in base alle disposizioni di legge vigenti, è responsabile - entro
il limite massimo di Euro 6,20 per chilogrammo, o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore
della perdita o delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le
avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. Se il peso del bagaglio del passeggero non viene registrato, si
ritiene che esso non superi il peso massimo consentito di Kg. 12. La perdita o le avarie devono essere fatte
constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna se trattasi di perdita o di avarie apparenti,
ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o avarie non apparenti (art.1697 codice civile). Qualora il
bagaglio venisse rinvenuto sarà cura del passeggero ritirarlo presso l'Ufficio Assistenza che gli sarà
comunicato.
Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita (o delle avarie), se
non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate a causa imputabile al vettore.
E' fatta salva la facoltà del passeggero di rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali per ottenere, alle
condizioni previste dalla legislazione nazionale, il risarcimento dei danni derivanti da perdite dovute a
cancellazione o ritardo dei servizi regolari ovvero conseguenti ad incidente avvenuto per colpa del vettore.
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